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Art. 51 Codice Penale — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 51 Codice Penale

Diffamazione a mezzo stampa e uso figurato di rissa
Un professionista citava in giudizio una testata editoriale chiedendo il risarcimento per diffamazione a mezzo stampa a causa di un articolo su un acceso alterco in una sede televisiva. Il testo qualificava l'episodio con il termine 'rissa'. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria. I giudici hanno chiarito che l'uso figurato del termine 'rissa', inteso come aspro scontro verbale arricchito da toni satirici e ironici, rientra pienamente nel diritto di cronaca. Sussistono la verità del fatto centrale, l'interesse pubblico all'informazione e la continenza formale dell'esposizione. Di conseguenza, l'articolo non integra alcun illecito civile e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
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Diffamazione a mezzo stampa: l’imprenditore vince contro il giornale
Un articolo di giornale ha accusato un imprenditore di essere un evasore fiscale, basandosi sulle dichiarazioni della sua ex moglie. Questa accusa si è rivelata falsa. L'imprenditore ha citato in giudizio la società editrice, il direttore e la giornalista per diffamazione a mezzo stampa. Dopo un primo grado sfavorevole, la Corte d'Appello ha condannato i responsabili al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte di Cassazione ha confermato questa condanna. Ha ritenuto che l'articolo non rispettasse i requisiti di verità e pertinenza, elementi essenziali per il legittimo esercizio del diritto di cronaca. La notizia riguardava fatti privati e l'accusa di evasione era infondata.
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Risarcimento danni per diffamazione: negato se il fatto è vero
Una professionista ha citato in giudizio un avversario politico del marito per chiedere il risarcimento danni per diffamazione. Durante due comizi elettorali, il convenuto aveva affermato che il rivale gli aveva chiesto raccomandazioni per far ottenere alla moglie incarichi pubblici. I giudici di merito hanno rigettato la domanda risarcitoria. La decisione si è basata sulla veridicità dei fatti, provata da testimonianze, e sull'esercizio del diritto di critica politica. L'attacco mirava infatti a screditare l'avversario politico e non la moglie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della donna. La Suprema Corte ha confermato che l'accertamento sui fatti spetta ai giudici di merito e che la presenza di fatti veri coperti da critica politica esclude l'illecito.
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Animus spoliandi: chiudere la strada per frana è lecito
I Comproprietari di un fondo hanno promosso un'azione di reintegrazione nel possesso contro Il Vicino, che aveva sbarrato con paletti e nastro bicolore una strada di passaggio. Il Vicino si è difeso dimostrando che la chiusura era necessaria a causa di una frana che minacciva l'incolumità pubblica. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di animus spoliandi, ravvisando uno stato di necessità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Comproprietari, confermando che l'azione necessitata esclude l'intenzione di compiere uno spoglio illecito. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.
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Rischio consentito e colpi proibiti: il danno da combattimento
Un atleta ha subito la perdita di un testicolo a causa di un colpo proibito sferrato dall'avversario durante un allenamento di arti marziali miste. I giudici di merito hanno respinto la richiesta di risarcimento applicando la scriminante del rischio consentito, nonostante la violazione delle regole del gioco. L'atleta ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la particolare importanza della questione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. I giudici devono stabilire se il rischio consentito operi anche negli sport a violenza necessaria a fronte di colpi vietati, purché connessi all'azione di gioco. La causa è stata quindi rinviata alla pubblica udienza per una decisione definitiva.
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