Un professionista citava in giudizio una testata editoriale chiedendo il risarcimento per diffamazione a mezzo stampa a causa di un articolo su un acceso alterco in una sede televisiva. Il testo qualificava l'episodio con il termine 'rissa'. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria. I giudici hanno chiarito che l'uso figurato del termine 'rissa', inteso come aspro scontro verbale arricchito da toni satirici e ironici, rientra pienamente nel diritto di cronaca. Sussistono la verità del fatto centrale, l'interesse pubblico all'informazione e la continenza formale dell'esposizione. Di conseguenza, l'articolo non integra alcun illecito civile e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
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