La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo, condannato per furto e rapina, che chiedeva la revisione della sua sentenza. La Corte ha stabilito che la revisione non è un terzo grado di giudizio per rivalutare prove già esaminate. Una richiesta di revisione penale è inammissibile se le 'nuove prove' presentate sono solo una riproposizione di argomenti già discussi o sono palesemente inidonee, a una prima valutazione, a ribaltare la condanna definitiva.
Continua »