Un imputato, condannato per tentata truffa, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando di non essere stato sottoposto a esame. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo la legittimità della revoca esame imputato assente. I giudici hanno chiarito che il diritto all'esame è subordinato alla presenza in aula: se l'imputato sceglie di non comparire senza un valido motivo, il giudice può legittimamente revocare l'esame precedentemente ammesso. La Corte ha inoltre confermato che la quantificazione della pena, se inferiore alla media, è una decisione discrezionale del giudice. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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