La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di estinzione di una procedura esecutiva non dichiarata dal giudice, l'unico rimedio per contestare la successiva aggiudicazione dell'immobile è il reclamo estinzione esecuzione ai sensi dell'art. 630 c.p.c. Questo strumento è esclusivo e serve sia a far dichiarare l'estinzione, sia a far valere l'inefficacia di tutti gli atti successivi, inclusa l'aggiudicazione, senza la necessità di proporre una separata opposizione agli atti esecutivi.
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