Un individuo è stato condannato per minaccia aggravata. La Corte di Cassazione ha esaminato la questione della **procedibilità del reato di minaccia**. Ha stabilito che il reato di minaccia (Art. 612 c.p.) è procedibile d'ufficio solo se sussiste una specifica aggravante (Art. 339 c.p.). Nel caso specifico, tale aggravante non era presente. Pertanto, il reato richiedeva una querela da parte della vittima per poter procedere. Poiché la querela mancava, l'azione penale non poteva essere proseguita. La sentenza precedente è stata annullata. Il reato era anche prescritto.
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