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Art. 50 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

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Messa alla prova: nullo il rito se l’accusa viene ridotta
Il Tribunale di Trento dichiarava estinto per esito positivo della messa alla prova il reato contestato a un imputato. La Procura Generale ricorreva in Cassazione, contestando l'ammissione al rito speciale. L'imputato era originariamente accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reato grave che esclude il beneficio. Il Pubblico Ministero aveva unilateralmente riqualificato il fatto in un reato minore per consentire l'accesso alla misura. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il Pubblico Ministero non può modificare unilateralmente l'accusa per aggirare i limiti di legge, violando il principio di irretrattabilità dell'azione penale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova e la sentenza di estinzione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per la ripresa del processo ordinario.
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