La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che aveva proposto una querela di falso per contestare le valutazioni contenute nello stato passivo di un fallimento. La Corte ha ribadito che la querela di falso è esperibile solo per contestare la falsità materiale di un atto pubblico (es. alterazioni fisiche), e non la sua falsità ideologica (es. errori di valutazione), per la quale esistono specifici rimedi previsti dalla legge fallimentare.
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