Un correntista cita in giudizio un istituto bancario chiedendo il risarcimento dei danni per una presunta illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia a sofferenza. Il cliente lamentava l'assenza di uno stato di insolvenza irreversibile. La banca dimostrava il costante superamento del fido concesso, bonifici irrisori, raccomandate di diffida ignorate e revoca formale dell'affidamento. Sebbene il tribunale avesse inizialmente riconosciuto un risarcimento, la corte d'appello ribaltava la pronuncia accogliendo l'appello incidentale dell'istituto di credito. La Corte di Cassazione conferma la piena legittimità dell'operato della banca e della revoca risarcitoria. La Suprema Corte chiarisce che la nozione di insolvenza per registrare un credito a sofferenza non coincide con il fallimento, ma consiste in una situazione deficitaria o di grave difficoltà economica oggettiva del debitore.
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