La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito il principio dell'accertamento unitario per le società di persone. Il caso riguardava un avviso di accertamento per redditi da partecipazione notificato a due soci, il cui presupposto (l'accertamento del maggior reddito della società) era stato annullato. La Corte ha stabilito che l'annullamento dell'atto impositivo nei confronti della società comporta automaticamente l'annullamento degli atti emessi nei confronti dei soci, in virtù della stretta dipendenza e dell'unicità del presupposto impositivo. Questa regola si applica per un effetto espansivo della sentenza, garantendo coerenza e rispetto della capacità contributiva.
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