Un amministratore di un istituto di credito viene sanzionato dall'autorità di vigilanza per aver omesso informazioni cruciali in un prospetto informativo relative a finanziamenti per l'acquisto di azioni. L'amministratore ricorre in Cassazione lamentando una violazione del diritto di difesa e l'errata qualificazione della sanzione. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando la piena responsabilità dell'amministratore per il prospetto e chiarendo che la sanzione ha natura amministrativa, escludendo quindi l'applicazione del principio di retroattività della norma penale più favorevole.
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