La Corte di Cassazione ha stabilito che i dipendenti di un ente forestale, trasferiti per legge a una nuova agenzia pubblica non economica, hanno diritto alla liquidazione del loro conto individuale presso il fondo di previdenza agricola. Secondo la Corte, il fattore decisivo non è la continuità del rapporto di lavoro, ma la cessazione del rapporto assicurativo con il fondo specifico, causata dal cambiamento della natura giuridica del datore di lavoro, che non riveste più carattere di impresa agricola.
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