Un dipendente di un consorzio autostradale, con mansioni di esattore del pedaggio, è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di circa 1.850 euro incassati ai caselli. L'ammanco è emerso dal confronto tra i dati del sistema informatico e le distinte cartacee compilate dall'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il casellante riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché gestisce denaro pubblico con precisi obblighi di rendicontazione. Inoltre, la successiva restituzione della somma non cancella l'offesa all'integrità della Pubblica Amministrazione, escludendo così le attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto.
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