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Art. 493 Codice Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 493 Codice Penale

Reato continuato: il bisogno di soldi non giustifica lo sconto
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per diverse condanne per furto e utilizzo indebito di carte di credito accumulate tra il 2008 e il 2022. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa dell'ampio lasso temporale tra i fatti, ritenendo che vi fosse solo una generica tendenza a delinquere. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che il bisogno economico di procurarsi da vivere non configura un disegno criminoso unitario, ma rappresenta un semplice movente. Per l'applicazione del reato continuato è invece necessaria una programmazione specifica e preventiva di ciascun illecito sin dal primo episodio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Sanzione accessoria militare: no al ne bis in idem
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione di una sanzione accessoria militare, come la rimozione, a seguito di una condanna penale da parte del giudice ordinario, non viola il principio del 'ne bis in idem', anche se è già stata inflitta una sanzione disciplinare come la sospensione dal servizio. La Corte ha chiarito che i due procedimenti, penale e disciplinare, hanno finalità diverse e sono complementari. Inoltre, ha confermato la competenza del giudice ordinario nell'esecuzione della pena, anche quando si tratta di sanzioni accessorie di natura militare.
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