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Art. 492 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Pignoramento presso terzi: causa nulla se manca la banca
Un creditore ha avviato una procedura esecutiva contro un debitore, bloccando le somme depositate sul suo conto bancario. Il debitore ha contestato i limiti di pignorabilità delle giacenze tramite opposizione agli atti esecutivi, ma il tribunale ha respinto il ricorso. La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda e ha riscontrato un vizio fondamentale a monte. Nel pignoramento presso terzi la banca custode del denaro è litisconsorte necessario (ossia parte indispensabile del processo). Poiché l'istituto bancario non era stato coinvolto nel giudizio di opposizione, i giudici di legittimità hanno dichiarato la nullità del processo fin dal primo grado. La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza e rimesso la causa al tribunale per integrare il contraddittorio e decidere nuovamente il merito.
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