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Art. 492 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Pignoramento presso terzi: il creditore agisce iure proprio
La Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale del pignoramento presso terzi. Un creditore che avvia tale procedura agisce 'iure proprio', ovvero in nome e per diritto proprio, e non come sostituto del proprio debitore inerte. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva erroneamente qualificato l'azione del creditore come surrogatoria, riaffermando l'autonomia del suo diritto a pignorare i crediti del debitore verso terzi, anche in presenza di precedenti vincoli.
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Pignoramento del credito: obblighi del debitore
Un'ordinanza della Corte di Cassazione affronta il complesso caso del pignoramento del credito. Un debitore, soggetto a esecuzione forzata da parte di un ente creditore, si oppone sostenendo che il proprio debito verso l'ente era stato a sua volta pignorato da terzi. La Corte rigetta il ricorso, stabilendo che il pignoramento del credito non blocca automaticamente la prima esecuzione. Il debitore pignorato (debitor debitoris) ha l'onere di dichiarare la pendenza di altre procedure per non rischiare di pagare due volte.
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