La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di cui all'art. 491 c.p. L'imputato contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha stabilito che la valutazione del giudice di merito è insindacabile se logicamente motivata e ha ribadito che, per escludere la particolare tenuità del fatto, è sufficiente l'indicazione di un solo elemento decisivo, come la non esiguità del danno.
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