L'Imputato è stato condannato per il reato di possesso di documenti identificativi falsi (art. 497 bis c.p.) per aver alterato la propria carta d'identità originale. Nello specifico, ha inserito una pagina non originale per nascondere il timbro amministrativo che revocava la validità del documento per l'espatrio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condannato, confermando che l'occultamento di una parte essenziale del documento, atta a provarne la validità all'estero, costituisce una falsificazione parziale rilevante. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto legittimo il diniego della sospensione condizionale della pena, motivato dalla gravità del fatto e dalla personalità del soggetto, trovato anche in possesso di sostanze stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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