La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso presentato da un'amministrazione finanziaria. La causa risiede nel mancato deposito della prova di notifica della sentenza impugnata, avvenuta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Secondo i giudici, la parte ricorrente ha l'onere di depositare il messaggio PEC in formato originale (.eml o .msg) per permettere al giudice di verificare la tempestività dell'impugnazione. La sola dichiarazione di avvenuta notifica non è sufficiente, determinando l'improcedibilità del ricorso.
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