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Art. 49 Codice di Procedura Penale — Sezione Sezioni Unite Penale

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Rimessione del processo: no alle spese processuali
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito un principio fondamentale in materia di rimessione del processo. Con l'ordinanza in esame, hanno chiarito che la parte che presenta una richiesta di trasferimento del procedimento e la vede respinta o dichiarata inammissibile non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. La decisione nasce da un caso in cui un imputato aveva richiesto la rimessione per un presunto clima di ostilità nel tribunale di Verona. La Corte ha sottolineato la natura eccezionale e non assimilabile a un'impugnazione dell'istituto, la cui disciplina (art. 48 c.p.p.) non prevede la condanna alle spese, ma solo una sanzione pecuniaria facoltativa a favore della Cassa delle ammende.
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Spese processuali rimessione: no condanna in caso di rigetto
Le Sezioni Unite Penali hanno stabilito un principio fondamentale sulle spese processuali rimessione. In caso di inammissibilità o rigetto della richiesta di trasferimento del processo, la parte richiedente non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha chiarito che la disciplina della rimessione è un sistema autonomo e l'art. 48 c.p.p. non prevede tale condanna, a differenza della sanzione pecuniaria per la Cassa delle ammende.
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