Un Lavoratore, parte offesa in un procedimento penale, ha presentato un'istanza di rimessione del processo, chiedendo di spostare il caso da un tribunale a un altro. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'istanza di rimessione inammissibile. Le ragioni addotte dal Lavoratore erano troppo generiche e riguardavano solo singoli soggetti, non l'intera sede giudiziaria. Non erano quindi sufficienti a turbare lo svolgimento sereno del processo. Il Lavoratore è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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