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Art. 489 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Rescissione del giudicato: fuga e conoscenza processo
La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato presentata da un condannato in assenza. La Corte ha stabilito che la sua fuga all'estero, avvenuta subito dopo l'arresto di un coimputato e con la consapevolezza di essere ricercato, dimostrava una volontà colpevole di sottrarsi al processo, escludendo così la possibilità di annullare la sentenza definitiva. È stato inoltre chiarito che si applicano le norme previgenti alla Riforma Cartabia, poiché il procedimento in assenza era iniziato prima della sua entrata in vigore.
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