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Art. 489 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

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Rescissione del giudicato: nomina avvocato e doveri
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479/2023, ha stabilito che la nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio non sono sufficienti per ottenere la rescissione del giudicato se l'imputato si disinteressa completamente del processo. L'ignoranza della celebrazione del processo è stata ritenuta colpevole, in quanto derivante da una violazione del dovere di diligenza dell'imputato di mantenersi in contatto con il proprio legale. La richiesta di rescissione del giudicato è stata quindi respinta.
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Rescissione del giudicato: onere della prova dell’imputato
Un'imputata, il cui avvocato è deceduto dopo aver presentato appello, ha richiesto la rescissione del giudicato sostenendo di non essere stata a conoscenza dell'udienza. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo la Corte, la ricorrente non ha fornito la prova rigorosa della sua incolpevole mancata conoscenza del processo, dimostrando piuttosto un 'colpevole disinteresse', e non ha adempiuto all'onere di provare la tempestività della sua richiesta.
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