La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di sostituzione di persona. La decisione si fonda sull'aspecificità dei motivi di ricorso, i quali non erano adeguatamente correlati alle ragioni della sentenza impugnata. La Corte ha chiarito che la condotta contestata non era una semplice falsa sottoscrizione (reato depenalizzato), ma l'aver istigato un terzo a fingersi garante, integrando pienamente il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.). Il ricorso è stato giudicato un ricorso inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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