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Art. 485 Codice Penale — Sezione Seconda Civile

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Falsità della firma: quando il contratto è nullo
Una persona firma un contratto preliminare per la vendita di un ramo d'azienda, falsificando la firma del legale rappresentante del venditore. La Corte di Cassazione conferma la nullità del contratto per totale assenza di consenso del venditore. La Corte sottolinea la differenza cruciale tra la falsità della firma, che comporta la nullità, e il caso di un rappresentante senza poteri (falsus procurator), che potrebbe essere soggetto a ratifica. Di conseguenza, chi ha ricevuto l'acconto è obbligato a restituirlo.
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