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Art. 485 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 485 Codice Civile

Rinuncia all’eredità: quando la casa di famiglia costa cara
La curatela fallimentare di una società avvia un'azione di responsabilità contro gli eredi di un ex sindaco per ottenere il risarcimento dei danni. Gli eredi eccepiscono l'avvenuta rinuncia all'eredità, ma i giudici di merito la dichiarano inefficace poiché i familiari, avendo il possesso dei beni ereditari, non hanno redatto l'inventario entro i tre mesi prescritti dall'art. 485 c.c. Gli eredi ricorrono in Cassazione. Prima della decisione, le parti depositano una rinuncia reciproca agli atti del giudizio. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo, escludendo l'obbligo del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
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Accettazione con beneficio di inventario: eredi salvi dai debiti
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale a tutela degli eredi. Se un erede riceve una quota di una società di persone, la sua **accettazione con beneficio di inventario** è giuridicamente incompatibile con l'assunzione automatica della qualità di socio a responsabilità illimitata. Questa scelta, infatti, manifesta la chiara volontà di non rispondere dei debiti del defunto oltre il valore dei beni ereditati. Di conseguenza, l'erede non può essere chiamato a pagare con il proprio patrimonio i debiti della società, a meno che non esprima un consenso esplicito a diventare socio. La sentenza annulla la decisione che condannava gli eredi al pagamento, proteggendo il loro patrimonio personale.
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