L'Agente della riscossione ha notificato a un'erede una cartella di pagamento per oltre 370.000 euro a titolo di imposta di registro su crediti giudiziari del defunto. L'erede ha impugnato l'atto eccependo la propria accettazione con beneficio d'inventario. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Equitalia Giustizia e del Ministero della Giustizia, confermando l'annullamento della cartella. La Corte ha stabilito che, in caso di accettazione con beneficio d'inventario, il debito tributario non può essere riscosso fino a quando non si sia conclusa la procedura di liquidazione dei beni ereditari e solo se residua un attivo a favore dell'erede. L'amministrazione può emettere atti impositivi per accertare il tributo, ma la riscossione effettiva rimane sospesa fino al termine della liquidazione.
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