Una società, cessionaria di un ramo d'azienda, impugnava degli avvisi di intimazione notificati alla società cedente, ormai estinta. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario per carenza di legittimazione ad impugnare. La Corte ha stabilito che solo i successori della società estinta (gli ex soci) sono legittimati a contestare gli atti ad essa intestati, e non un soggetto terzo coobbligato, come la società cessionaria, la quale non può sanare la nullità della notifica con la propria impugnazione.
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