Un lavoratore ottiene una sentenza di condanna per crediti retributivi contro la vecchia azienda datrice di lavoro. Anni dopo, egli avvia un pignoramento presso terzi contro una società costituita successivamente, invocando la continuità aziendale e la presenza dei medesimi soci. La nuova impresa propone opposizione all'esecuzione forzata eccependo la totale estraneità al debito e al titolo giudiziale. I giudici di merito accolgono l'opposizione, dichiarano nullo il pignoramento e condannano il lavoratore per lite temeraria. La Corte di Cassazione respinge integralmente il ricorso del creditore, confermando che l'esecuzione contro una persona giuridica distinta e non contemplata dal provvedimento giudiziario è illegittima.
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