Una contribuente ha impugnato una 'comunicazione preliminare all'avvio delle procedure esecutive' ricevuta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, relativa a una sanzione stradale già annullata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la comunicazione preliminare non è un atto autonomamente impugnabile. Secondo la Corte, tale atto è un mero avviso di un'azione futura e potenziale, privo di un effetto lesivo immediato e concreto che giustifichi un'azione legale, specialmente quando il contribuente era già a conoscenza della pretesa e l'aveva contestata.
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