La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di diversi soggetti contro un decreto di confisca di prevenzione. La sentenza ribadisce che la pericolosità sociale, presupposto della misura, può essere accertata anche sulla base di atti di procedimenti penali non conclusi, data l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale. Viene inoltre confermata la legittimità della confisca per equivalente quando i beni illeciti non sono più reperibili, e si chiarisce che per i reati permanenti non si viola il principio di irretroattività se la condotta prosegue sotto la vigenza della nuova norma.
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