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Art. 48 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Rimessione del processo: negata se basata su semplici ritardi
Il Condannato, affrontando un giudizio di revisione a Caltanissetta, ha chiesto la rimessione del processo ad un'altra sede giudiziaria. Ha lamentato un grave turbamento e un legittimo sospetto a causa di presunti ritardi della cancelleria nel rispondere alle sue richieste di documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta per due motivi. Primo, il richiedente non ha notificato l'istanza alle altre parti entro i sette giorni previsti dalla legge. Secondo, i motivi addotti non costituiscono una grave situazione locale esterna al processo, unica condizione che giustifica lo spostamento della causa. Di conseguenza, la Cassazione ha respinto la domanda e ha condannato il ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Rimessione del processo: quando è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata da un'imputata, la quale lamentava una forte pressione mediatica e un clima ostile nella città sede del Tribunale. La Corte ha ribadito che, per giustificare il trasferimento del processo, non bastano le campagne stampa, ma occorrono prove concrete di una "grave situazione locale" esterna al processo, in grado di minare realmente l'imparzialità dei giudici, prova che in questo caso è mancata. La richiesta si basava su motivi ritenuti puramente interni alla dinamica processuale.
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Rimessione del processo: si pagano le spese legali?
Un imputato chiede la rimessione del processo per presunta ostilità del tribunale. La Cassazione dichiara l'istanza inammissibile per un vizio di notifica e perché i motivi non integrano una 'grave situazione locale'. Rilevando un contrasto giurisprudenziale, la Corte rimette alle Sezioni Unite la decisione sulla condanna alle spese in caso di rigetto della richiesta di rimessione.
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Rimessione processo: no a sospetti generici e accuse
Un imputato, condannato in primo grado per reati tributari e fallimentari, ha richiesto la rimessione del processo d'appello ad altra sede, lamentando una grave situazione di incompatibilità ambientale e un legittimo sospetto sull'imparzialità dei giudici di Napoli. La Corte di Cassazione ha dichiarato la richiesta inammissibile, sottolineando che la rimessione del processo è un istituto eccezionale. Le accuse mosse dall'imputato sono state ritenute generiche, assertive e non supportate da prove concrete di una situazione locale così grave da compromettere l'imparzialità dell'intero organo giudicante, distinguendo tali situazioni da eventuali dubbi sull'imparzialità di singoli magistrati, per i quali esistono gli strumenti dell'astensione e della ricusazione.
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