La Corte di Cassazione dichiara inammissibile una richiesta di rimessione del processo. Secondo la Corte, semplici sospetti o il dissenso verso provvedimenti cautelari non integrano la 'grave situazione locale' necessaria per trasferire un procedimento, ribadendo la natura eccezionale dell'istituto. La richiesta, ritenuta manifestamente infondata, ha comportato la condanna del richiedente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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