La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione del processo presentata da un imputato. La richiesta si basava su presunte pressioni esterne e articoli di stampa, ma la Corte ha ritenuto che mancassero prove concrete di una 'grave situazione locale' capace di minare l'imparzialità del tribunale, classificando le doglianze come meri timori soggettivi.
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