Un soggetto, dopo la revoca della patente, effettua una falsa denuncia di smarrimento per tentare di sostenere nuovamente l'esame di guida. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per il reato di falso. L'ordinanza chiarisce che per tale illecito è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza di dichiarare il falso, rendendo irrilevante lo scopo finale perseguito dall'imputato. L'inammissibilità è stata motivata anche dalla genericità dei motivi di ricorso.
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