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Art. 48 Codice Penale — Sezione Lavoro Civile

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Licenziamento giusta causa per reati extralavorativi
Un dipendente di un'azienda di servizi pubblici è stato licenziato per giusta causa a seguito di una condanna penale definitiva per reati di truffa e falso. Tali reati erano stati commessi prima della sua assunzione a tempo indeterminato, ma la condanna è divenuta irrevocabile durante il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, stabilendo che anche una condotta extralavorativa pregressa può irrimediabilmente compromettere il vincolo fiduciario, specialmente quando il lavoratore svolge mansioni che richiedono un elevato grado di affidabilità, come quelle di un portalettere.
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