Un uomo, condannato in via definitiva per omicidio plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a seguito di una tragedia in mare, ha presentato un'istanza di revisione penale basata su nuove testimonianze. La Corte di Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. La sentenza chiarisce i criteri per la valutazione delle 'prove nuove' e i limiti del potere del giudice nella fase preliminare del giudizio di revisione, stabilendo che la valutazione deve limitarsi a un esame della potenziale capacità demolitoria delle prove senza entrare nel merito.
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