I Debitori hanno proposto opposizione contro l'atto di precetto notificato dal Creditore, sostenendo che il finanziamento non fosse un vero mutuo fondiario a causa di un'ipoteca di secondo grado. Di conseguenza, secondo i Debitori, il Creditore avrebbe dovuto notificare il contratto prima del precetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il mutuo fondiario conserva la sua natura anche con un'ipoteca successiva alla prima, purché la somma dei finanziamenti non superi l'ottanta per cento del valore dell'immobile. Di conseguenza, il creditore è esentato dall'obbligo di notificare il titolo esecutivo prima di avviare l'esecuzione forzata.
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