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Art. 478 Codice Penale — Sezione Seconda Penale

Altri anni per Art. 478 Codice Penale

Falsificazione atto giudiziario: Reato prescrittto, risarcimento dovuto
Un professionista è stato accusato di falsificazione atto giudiziario e truffa per aver alterato un provvedimento e ingannato i clienti sugli onorari. La Corte d'Appello ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, ma ha confermato la sua responsabilità civile, condannandolo a rimborsare le spese legali alla parte civile. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando pienamente la condanna al pagamento delle spese processuali e al risarcimento a favore della parte lesa. La falsificazione atto giudiziario, anche se prescritta penalmente, comporta conseguenze civili.
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Reato di truffa: condanna confermata anche senza contatto diretto
Il caso esamina la condanna di un soggetto per tentata truffa e falso documentale. L'imputato aveva consegnato quietanze di pagamento contraffatte a un terzo, che le aveva poi utilizzate per evitare azioni esecutive da parte dell'Ente di Riscossione. La difesa sosteneva l'insussistenza del reato per mancanza di contatti diretti tra l'imputato e la persona offesa, oltre a eccepire l'avvenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che per la configurabilità del reato di truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce il danno, purché sussista un nesso causale tra l'inganno e il danno patrimoniale. Inoltre, trattandosi di truffa a consumazione prolungata, la prescrizione non era ancora maturata.
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