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Art. 477 Codice Penale — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 477 Codice Penale

Rottamazione auto e targhe sparite: condannato l’imprenditore
Un imprenditore, gestore di un'attività di autodemolizione non autorizzata, viene condannato per la soppressione delle targhe di un'auto ricevuta per la rottamazione. Dopo aver demolito il veicolo, ometteva di curare la cancellazione dal PRA e faceva sparire le targhe. La Corte di Cassazione ha confermato la sua responsabilità per il reato di soppressione targhe auto, qualificando le targhe come certificazioni amministrative la cui distruzione o occultamento integra un delitto. L'appello dell'imprenditore è stato dichiarato inammissibile, rendendo la condanna definitiva.
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Contrabbando: quando il veicolo UE non è reato
La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione per il reato di contrabbando nei confronti di due soggetti che avevano introdotto in Italia un motociclo proveniente dalla Tunisia. Nonostante l'uso di documenti di circolazione parzialmente falsificati, è emerso che il veicolo era originariamente immatricolato in uno Stato membro dell'Unione Europea. La Suprema Corte ha stabilito che, affinché si configuri il reato, la merce deve avere natura non unionale. Poiché il mezzo risultava già regolarmente registrato nell'UE, non sussisteva l'obbligo di pagamento dei diritti di confine tipico delle importazioni extra-europee.
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Errore di fatto: quando il ricorso è inammissibile
Un individuo, condannato in via definitiva per furto e falsificazione di targhe, ha presentato un ricorso straordinario lamentando un errore di fatto da parte della Corte di Cassazione. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che la contestazione non riguardava un errore percettivo (l'unico ammissibile in questa sede), ma una valutazione di merito. La sentenza sottolinea la netta distinzione tra l'errore di fatto, che è un vizio materiale della percezione, e l'errore di giudizio, che attiene all'interpretazione delle prove, e ribadisce l'inammissibilità del ricorso straordinario per contestare quest'ultimo.
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Confisca per relationem: legittima se motivata
Un imputato, dopo un patteggiamento per spaccio, ha impugnato la confisca dei proventi illeciti per 87.100 euro, lamentando una motivazione assente. La Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la confisca per relationem, la cui motivazione rinviava a un precedente decreto di sequestro, noto all'imputato e adeguatamente argomentato. La Corte ha stabilito che tale tecnica è valida se il giudice dimostra di aver preso visione dell'atto richiamato e lo ritiene coerente con la sua decisione.
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