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Art. 476 Codice Penale — Sezione Sez. F Penale

Altri anni per Art. 476 Codice Penale

Falsità ideologica in atto pubblico ed eredità: confermata condanna
Un erede ha dichiarato falsamente a un notaio il rinvenimento di quattrocentomila euro in contanti nella dimora di un congiunto defunto durante l'inventario dei beni ereditari. L'imputato rispondeva inoltre di bancarotta per aver gestito quale amministratore di fatto una società poi fallita. La Corte di Cassazione ha confermato la sua responsabilità penale: l'inventario redatto dal notaio costituisce atto pubblico fidefaciente e la menzogna integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico tramite induzione in errore del pubblico ufficiale. Risulta acclarata anche la gestione de facto dell'impresa. I giudici hanno respinto le contestazioni principali e annullato la sentenza solo per rivalutare il bilanciamento delle attenuanti.
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Falso Nulla-Osta: La Prescrizione del Reato Salva il Condannato
Un individuo è stato condannato per aver falsificato quattro nulla-osta per lavoro stagionale. La Corte di Cassazione ha esaminato il suo ricorso. Il primo motivo, relativo a un vizio di notifica, è stato ritenuto inammissibile. Il secondo motivo, invece, che contestava la qualificazione giuridica del reato, è stato accolto. La Corte ha stabilito che la condotta integrava il reato di falso materiale commesso dal privato (artt. 477 e 482 c.p.), non quello più grave inizialmente contestato. Questa nuova qualificazione ha comportato un termine di `prescrizione reato di falso` più breve. Poiché i fatti risalivano a prima del 2014, il reato si è estinto per prescrizione. La sentenza di condanna è stata annullata.
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