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Art. 474 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

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Altri anni per Art. 474 Codice di Procedura Civile

Opposizione all’esecuzione: i limiti dei nuovi motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha rigettato il ricorso di alcuni debitori, chiarendo i limiti dell'opposizione all'esecuzione. Il caso riguardava un debito bancario, già oggetto di un lungo contenzioso definito con sentenza passata in giudicato. I debitori avevano avviato una nuova opposizione contestando la legittimità del creditore e i criteri di calcolo degli interessi. La Corte ha dichiarato i motivi inammissibili, affermando che non è possibile riproporre questioni già coperte da giudicato né introdurre censure generiche e non adeguatamente argomentate.
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Opposizione atti esecutivi: vizio formale e prova
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di alcuni terzi proprietari che avevano proposto un'opposizione atti esecutivi lamentando la mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato. La Corte ha stabilito che, per i vizi formali, non è sufficiente lamentare l'irregolarità, ma è necessario allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa, cosa che i ricorrenti non avevano fatto. Ha inoltre chiarito i criteri per la prova della titolarità del credito in caso di cessioni in blocco.
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Separazione patrimoniale: la Cassazione chiarisce
Una società di gestione del risparmio (SGR) si opponeva a un'esecuzione forzata, sostenendo che il debito non fosse suo ma del fondo gestito, in virtù del principio di separazione patrimoniale. La Corte di Cassazione, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere per l'annullamento del titolo esecutivo in un altro giudizio, ha analizzato il caso secondo il principio della soccombenza virtuale. Ha stabilito che l'opposizione sarebbe stata rigettata, poiché il titolo esecutivo condannava in modo inequivocabile la SGR a titolo personale e non quale gestore del fondo, impedendo un'interpretazione esterna del provvedimento.
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