Una professionista legale ha notificato diversi atti di precetto a una società assicurativa per il recupero di onorari liquidati in molteplici decreti ingiuntivi. La società ha proposto opposizione denunciando l'abusiva parcellizzazione del credito. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della professionista inammissibile. Il motivo risiede nel mancato rispetto della sospensione feriale dei termini: le opposizioni all'esecuzione, incluse quelle preventive al precetto, sono escluse dal periodo di sospensione estiva, rendendo il ricorso tardivo poiché depositato oltre il termine semestrale calcolato senza interruzioni.
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