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Art. 474 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Riscatto agrario: chi paga i danni da evizione?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7995/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di riscatto agrario. In caso di esercizio del diritto di riscatto da parte del coltivatore diretto, la responsabilità per i danni da evizione subiti dal terzo acquirente ricade sui venditori originali e non sul riscattante. La Corte ha inoltre confermato che la proposizione di un ricorso in cassazione da parte degli eredi costituisce un'accettazione tacita dell'eredità e che alle controversie di riscatto agrario si applica la sospensione feriale dei termini, rendendo il ricorso tempestivo.
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Accettazione tacita eredità: cosa succede dopo?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1735/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di successioni. Anche se un chiamato all'eredità perde il diritto di accettare per non aver risposto all'actio interrogatoria (art. 481 c.c.), tale perdita non ha effetto se si dimostra una precedente accettazione tacita eredità. In base al principio 'semel heres, semper heres', una volta acquisita la qualità di erede, questa è irrevocabile. Di conseguenza, i creditori possono agire per far accertare tale accettazione pregressa e soddisfare i propri crediti sui beni ereditari.
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