Un contribuente, beneficiario di un condono fiscale per vittime di calamità naturali, si è visto annullare il debito IVA. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, sostenendo un contrasto tra la legge nazionale sul condono e le direttive europee. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, riaffermando il principio della primazia diritto UE. I giudici nazionali devono disapplicare le leggi interne incompatibili con il diritto dell'Unione, anche in presenza di una precedente decisione nazionale. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione senza i benefici del condono IVA.
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