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Art. 472 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 472 Codice Penale

Manomissione dei misuratori di carburante: condanna confermata
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal titolare di un impianto di rifornimento, condannato a dieci mesi di reclusione. Le forze dell'ordine hanno accertato la manomissione dei misuratori di carburante, dei sigilli e delle pompe erogatrici per eludere le accise e vendere carburante alterato non registrato a danno dei clienti. Il distributore deteneva un quantitativo di carburante eccedente rispetto ai serbatoi dichiarati, con miscele chimicamente non conformi agli standard legali. La Suprema Corte ha confermato la piena consapevolezza del gestore nell'alterare i congegni per conseguire profitti illeciti e ha inflitto una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Errore di battitura non salva la patente finta: uso di atto falso
L'Imputato è stato condannato per l'uso di una patente di guida contraffatta, reato che integra l'uso di atto falso. Egli ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una discrepanza tra l'articolo di legge indicato nell'accusa (riferito a pesi e misure) e quello applicato in sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che si è trattato di un semplice errore materiale, facilmente riconoscibile dalla descrizione dettagliata del fatto contestato, senza alcuna violazione del diritto di difesa. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Commercio di prodotti contraffatti: condanna anche se il falso è palese
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un commerciante per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. L'imputato era stato trovato in possesso di numerosi articoli con marchi falsificati, senza alcuna documentazione che ne giustificasse la provenienza. Secondo i giudici, la detenzione di una grande quantità di merce falsa e l'assenza di fatture sono sufficienti per dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita dei beni. La Corte ha inoltre stabilito un principio fondamentale: il reato di commercio di prodotti contraffatti sussiste anche se la falsificazione è 'grossolana' e facilmente riconoscibile. Questo perché la legge non tutela solo l'acquirente dall'inganno, ma soprattutto la fede pubblica, cioè la fiducia dei cittadini nei marchi. L'appello del commerciante è stato quindi respinto.
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