Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un detenuto condannato per associazione mafiosa. La decisione si fonda sul mancato risarcimento dei danni alle parti civili, avendo il condannato pagato solo le spese legali. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il debito non fosse liquido perché le vittime non avevano avviato una causa civile per quantificarlo, e proponendo in alternativa attività di volontariato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'inerzia delle vittime non esonera il condannato dall'onere di risarcire il danno, dovendo egli attivarsi autonomamente, ad esempio formulando un'offerta reale. Le attività di giustizia riparativa sono solo complementari e non sostituiscono il risarcimento economico.
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