Un condannato, precedentemente autorizzato a lavorare come autista durante la detenzione domiciliare senza rigidi vincoli di orario, ha ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza ha imposto prescrizioni stringenti: obbligo di rientro serale alle ore 23:00, divieto di uscita fino alle ore 6:00 e divieto di dimora presso l'alloggio aziendale. Tali vincoli mettevano a rischio il posto di lavoro. Il condannato ha quindi presentato ricorso in Cassazione. I giudici supremi hanno accolto le doglianze, stabilendo che le prescrizioni dell'affidamento in prova non possono restringere la libertà in modo ingiustificato rispetto al regime precedente, né ostacolare irragionevolmente l'attività lavorativa regolare, violando il principio di progressività della rieducazione.
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