La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che denunciava come provvedimento abnorme l'ordinanza di un tribunale. La Corte ha chiarito che non è abnorme un atto che, pur contestato, non provoca una stasi o un'indebita regressione del processo, ma ne consente la normale prosecuzione. La decisione ribadisce che la nullità di atti compiuti durante la pendenza di un'istanza di rimessione dipende dall'esito finale dell'istanza stessa (principio del "secundum eventum").
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