Una società sportiva ha citato in giudizio un ente comunale per una controversia relativa all'installazione di insegne su uno stadio. Dopo una sentenza di appello che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la società ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, la stessa società ha rinunciato al ricorso, con l'accettazione della controparte. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiudendo definitivamente la procedura di legittimità.
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