Un gruppo di dipendenti comunali, assunti con contratti di diritto privato, ha rivendicato il diritto all'indennità speciale edilizia prevista dal CCNL di settore, sospesa dall'ente. Le corti di merito avevano respinto la richiesta, subordinando il diritto a un formale atto di incarico da parte del Comune. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che nei rapporti di lavoro privatistici ciò che conta è l'esercizio di fatto delle mansioni direttive. La natura privata del contratto impedisce all'ente pubblico di limitare unilateralmente, con atti amministrativi, i diritti nascenti dalla contrattazione collettiva. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione basata su questo principio.
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